Associazione civica Porta Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
' 0873.60587
portanuovavasto@yahoo.it
A: REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
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67100 - L’Aquila
e, p.c., a: MINISTERO DELL’AMBIENTE
Direzione Generale per la Protezione della Natura
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ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZOFernando FabbianiVia Passolanciano, 75 - 65100 Pescara
Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico denominato “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto”.
Trasmettiamo le osservazioni relative al progetto di realizzazione del porto turistico in Località Fosso Lebba a Vasto, presentato dalla S.c.a.r.l. “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto”, nonché allo studio di impatto ambientale depositato presso la Regione Abruzzo in data 11 Aprile 2008 ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale.
Vasto, il 4 Giugno 2008
Michele Celenza
Presidente dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto
Associazione civica Porta Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
' 0873.60587
portanuovavasto@yahoo.it
OSSERVAZIONI alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH).
Le nostre osservazioni si dividono in tre capitoli:
1. A proposito della Direttiva Seveso.
2 A proposito della Direttiva Habitat.
3. Conclusioni.
A proposito della Direttiva Seveso.
1.1 Nella Sintesi Non Tecnica, e di conseguenza presumibilmente nell’intera documentazione presentata dai proponenti il progetto, manca ogni riferimento alla contiguità (si veda l’Allegato 1) del sito prescelto per la costruzione del porto turistico con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante. Il fatto, sia detto per inciso, è già di per sé grottesco: un porto turistico attiguo a uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (e, per buona misura, anche a un’industria insalubre di prima classe, la Puccioni) crediamo non abbia precedenti al mondo.
1.2. Una circostanza così macroscopica non poteva non essere notata. Nel parere depositato lo scorso 16 Gennaio, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese, si legge: “Lo scrivente non può non rilevare -già da ora- alcune perplessità circa il progetto di cui si discute atteso che l'opera dovrebbe essere realizzata nelle vicinanze dell'attuale stabilimento della FOX PETROLI S.p.A., con possibili pericoli legati alla tipologia di prodotto lavorato in caso di incidente. Tale aspetto deve -a parere dello scrivente- essere preso in primaria considerazione in sede di istruttoria da parte degli Enti cui è demandata la responsabilità di valutare questi aspetti.”[1] [Grassetto nostro]
1.3. A questo proposito facciamo osservare quanto segue.
a) L’Art. 12 della Direttiva Seveso II[2] prescrive: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”.
b) La norma che, in Italia, recepisce specificamente per gli aspetti urbanistici la Direttiva Seveso –il D.M. 9 Maggio 2001- prevede (Art. 4, 1° comma) la redazione –da parte del Comune- di un Elaborato Tecnico detto Rischio di incidenti rilevanti (RIR). E’ in base ad esso che vanno stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare da parte di nuovi insediamenti. “Entro tre mesi dall'adozione” del Decreto, l’Art. 14, 3° comma, del DLgs. 334/1999 (e s.m.i.) dispone che, sulla scorta del suddetto Elaborato Tecnico, “gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici”[3]. Né l’Elaborato Tecnico né la relativa variante al PRG a Vasto sono mai stati realizzati.
c) Il comma 4 del già citato D.M. 9 Maggio 2001 aggiunge: “In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.”
d) Il Comune di Vasto in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso lo scorso 16 Gennaio 2008 “parere urbanistico favorevole in quanto l’opera è conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale” (approvato nel Marzo 2001). Né nel PRG del Comune di Vasto, né nel citato parere del Comune v’è la benché minima traccia della presenza in loco di un impianto soggetto alla disciplina prevista nella Direttiva Seveso. Insomma, l’opera è effettivamente conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale; ma solo perché il Comune è renitente all’applicazione della legge.
1.4. L’Amministrazione comunale è inoltre inadempiente rispetto al per due ulteriori aspetti, relativi all’informazione e alla consultazione della popolazione, aspetti entrambi di una certa gravità:
a) Il Comune di Vasto non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del DLgs 334/1999; e ciò sebbene essa lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute negli anni dalla nostra associazione.
b) La norma trova fondamento e corrispondenza con l’Art. 13, primo comma, della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (cosiddetta Seveso II) [4];
c) La zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.
d) Qui il riferimento è all’Art. 13, quinto comma, della Direttiva cosiddetta Seveso II[5]
In data 4 Giugno 2008 la nostra associazione ha recapitato all’Ufficio protocollo del Comune di Vasto –su cui ricade l’obbligo della consultazione della popolazione- una formale diffida (Allegato 2), rivolta al Sindaco, perché ottemperi agli obblighi suddetti.
2. A proposito della Direttiva Habitat
2.1. La Direttiva Habitat istituisce, com’è noto, i cosiddetti SIC (Siti di Interesse Comunitario). La Valutazione d’Incidenza richiesta da codesto Comitato di Coordinamento Regionale riguarda il progetto in questione per l’appunto in quanto esso ricade nel bel mezzo dell’area SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Quest’ultimo è classificato come un SIC cosiddetto prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”.
Ebbene, di ciò lo Studio d’Impatto Ambientale non tiene il minimo conto –neanche nella versione redatta dopo le osservazioni del Comitato. Addirittura nella Sintesi Non Tecnica non vi è menzione alcuna dell’esistenza del SIC.
Come si fa a ignorare una circostanza del genere? Sta di fatto che, mentre per il Formulario Standard il SIC in questione ha “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat”, secondo redattori della Sintesi Non Tecnica nell’area nella quale il porto turistico dovrebbe sorgere vi sono “solo erbacce infestanti”[6]… Ciò, beninteso, senza la benché minima dimostrazione. Il SIC, per i proponenti il progetto, semplicemente non esiste.
2.2. Va da sé che persiste così la violazione dell’Art. 5, comma 3, del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, che recepisce in Italia la Direttiva Habitat: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare […] i principali effetti che detti interventi possono avere […] sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del[la] medesim[a]”.
3. Conclusioni.
I difetti appena esposti non appaiono sanabili. Chiediamo pertanto il rigetto del progetto in esame per i seguenti motivi:
- La manifesta carenza dei presupposti minimi di legge, come illustrato nei punti 1.3. b), 1.3. c), 1.3. d), 1.4. a), 1.4.c) e 2.2.
- La violazione plateale di ben due direttive europee (la Direttiva Seveso e la Direttiva Habitat) come illustrato nei punti 1.3.a), 1.4.b), 1.4.d), 2.1.
Se ciò non fosse considerato, si aprirebbe la strada ad un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia, eventualità che la nostra associazione si dichiara pronta ad esperire fino in fondo.
Vasto, il 4 Giugno 2008
Michele Celenza
Presidente dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto
[1] PARERE DEPOSITATO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA PER IL GIORNO 16/01/2008 ED INDETTA CON NOTA PROT. N° 12829 IN DATA 27/07/2007 DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ' "FOSSO LEBBA" DEL COMUNE DI VASTO EX D.P.R. 509/1997.
[2] Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996.
[3] Il successivo comma 5-bis prevede che nelle zone interessate dagli stabilimenti a R.I.R. “gli Enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale”
[4] “Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante”.
[5] “5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti: […] creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.”
[6] Pag. 6.
DIFFIDA (Porto turistico)
Vasto, il 4 Giugno 2008
Al Sindaco di Vasto
Avv. Luciano Lapenna
Palazzo di Città - Vasto
e p. c.
a S. E. il Prefetto di Chieti
Dott. Vincenzo Greco
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Marrucino - Chieti
Il sottoscritto Michele Celenza, presidente dell’Associazione civica Porta Nuova, costituitasi a Vasto in data 28.11.’02, e regolarmente registrata;
in relazione
al “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto” presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale;
premesso
che è tuttora in corso la relativa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (i termini per la presentazione delle relative osservazioni scadranno il prossimo 10 Giugno);
considerato
- che in sede istruttoria –com’è stato autorevolmente osservato in sede di Conferenza dei Servizi dallo stesso Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese- non è stata presa nella benché minima considerazione la circostanza della contiguità del sito sul quale dovrebbe sorgere l’opera in oggetto con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante, e pertanto soggetto alla disciplina prevista dalla cosiddetta Direttiva Seveso;
- che una ulteriore procedura di V.I.A regionale è in corso attualmente per l’impianto della Fox Petroli S.p.A., a seguito del progetto da essa presentato di modifica e ampliamento dello stesso;
- che il comune di Vasto deve ancora attuare le disposizioni del D.M. 5 Maggio 2001, che all’Art. 4 prevede la redazione di un Elaborato Tecnico Rischio di incidenti rilevanti (RIR), la cui mancanza ha a tutt’oggi impedito che venissero stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare nei confronti degli impianti rientranti nell'applicazione della Direttiva Seveso da parte di nuovi insediamenti;
rilevato
- che la zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale, e che l’Art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 334/1999 (legge che recepisce in Italia la Direttiva Seveso II) prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti";
- che il Comune di Vasto non ha ancora neppure ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del suddetto Decreto Legislativo 334/1999; e ciò sebbene la legge lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute dalla nostra Associazione;
preso atto
- che il suddetto Art. 23 del Decreto Legislativo 334/1999 prevede, al comma 2, che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”, che, come in premessa, è tuttora in corso;
diffida
il Sindaco del Comune di Vasto:
1. ad ottemperare tempestivamente agli obblighi di informazione della popolazione interessata dalla presenza dell’impianto della Fox Petroli SpA, di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 334/1999;
2. a promuovere ogni iniziativa utile –secondo il dettato dell’Art. 23, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 334/1999– finalizzata alla consultazione della popolazione interessata;
3. a richiedere nelle sedi competenti, fino alla completa attuazione dei punti 1. e 2., la moratoria di ogni decisione in merito al progetto.
La diffida è inoltrata ai sensi dell’Art. 328, 2° comma, del Codice Penale.
Con osservanza.
Michele Celenza
Associazione civica Porta Nuova
℅ Michele Celenza
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
' 0873.60587
portanuovavasto@yahoo.it
Al Sindaco di Vasto
Avv. Luciano Lapenna
Palazzo di Città - Vasto
e p. c.
a S. E. il Prefetto di Chieti
Dott. Vincenzo Greco
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Marrucino - Chieti
Il sottoscritto Michele Celenza, presidente dell’Associazione civica Porta Nuova, costituitasi a Vasto in data 28.11.’02, e regolarmente registrata;
in relazione
al “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto” presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale;
premesso
che è tuttora in corso la relativa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (i termini per la presentazione delle relative osservazioni scadranno il prossimo 10 Giugno);
considerato
- che in sede istruttoria –com’è stato autorevolmente osservato in sede di Conferenza dei Servizi dallo stesso Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese- non è stata presa nella benché minima considerazione la circostanza della contiguità del sito sul quale dovrebbe sorgere l’opera in oggetto con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante, e pertanto soggetto alla disciplina prevista dalla cosiddetta Direttiva Seveso;
- che una ulteriore procedura di V.I.A regionale è in corso attualmente per l’impianto della Fox Petroli S.p.A., a seguito del progetto da essa presentato di modifica e ampliamento dello stesso;
- che il comune di Vasto deve ancora attuare le disposizioni del D.M. 5 Maggio 2001, che all’Art. 4 prevede la redazione di un Elaborato Tecnico Rischio di incidenti rilevanti (RIR), la cui mancanza ha a tutt’oggi impedito che venissero stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare nei confronti degli impianti rientranti nell'applicazione della Direttiva Seveso da parte di nuovi insediamenti;
rilevato
- che la zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale, e che l’Art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 334/1999 (legge che recepisce in Italia la Direttiva Seveso II) prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti";
- che il Comune di Vasto non ha ancora neppure ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del suddetto Decreto Legislativo 334/1999; e ciò sebbene la legge lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute dalla nostra Associazione;
preso atto
- che il suddetto Art. 23 del Decreto Legislativo 334/1999 prevede, al comma 2, che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”, che, come in premessa, è tuttora in corso;
diffida
il Sindaco del Comune di Vasto:
1. ad ottemperare tempestivamente agli obblighi di informazione della popolazione interessata dalla presenza dell’impianto della Fox Petroli SpA, di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 334/1999;
2. a promuovere ogni iniziativa utile –secondo il dettato dell’Art. 23, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 334/1999– finalizzata alla consultazione della popolazione interessata;
3. a richiedere nelle sedi competenti, fino alla completa attuazione dei punti 1. e 2., la moratoria di ogni decisione in merito al progetto.
La diffida è inoltrata ai sensi dell’Art. 328, 2° comma, del Codice Penale.
Con osservanza.
Michele Celenza
Associazione civica Porta Nuova
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