10 Gennaio ’08

IMPIANTI RTV IN ABRUZZO (con una nota sul caso vastese).


1. STAZIONI SRB E IMPIANTI RTV: UN CONFRONTO.

La potenza installata. Secondo dati APAT[1] vi erano in Abruzzo, al 31 Dicembre 2006, 1316 impianti per radiotelecomunicazioni (in sigla RTV) e 1324 Stazioni Radio Base per la telefonia mobile (in sigla SRB).
La potenza complessiva di queste ultime ammontava, alla stessa data, a 33 kW; quella degli impianti RTV a 1.300 kW.
Ad ogni kW emesso da stazioni SRB corrispondono dunque in Abruzzo 39 kW emessi da impianti RTV.
Il rapporto è di gran lunga il più alto in Italia tra le 11 regioni per cui siano disponibili statistiche[2]: e quasi 8 volte la media tra esse, che è di 1 a 5 circa (TABELLA 1).
Tra le stesse regioni, e alla stessa data, l’Abruzzo figura al 2° posto (dopo il Molise) come kW di potenza totale installata per abitante; il suo indice è in questo caso il doppio della media nazionale[3] (TABELLA 2).

I controlli. Secondo un comunicato stampa dell’APAT dello scorso 14 Dicembre[4], in Italia “tra il 2002 e il 2005, circa il 13% dei controlli effettuati su impianti RTV ha mostrato un superamento dei limiti di legge, mentre per gli impianti SRB e quelli a bassa frequenza [elettrodotti, NdR] la percentuale dei controlli, che ha documentato tale superamento, si attesta intorno all’ 1%”. In Abruzzo, nello stesso periodo, l’ARTA ha riscontrato superamenti dei limiti di legge in oltre il 24% dei controlli delle emissioni su impianti RTV (17 su 70)[5]. I dati sui controlli sugli impianti SRB in Abruzzo non sono disponibili.
Questi i dati grezzi della situazione. Tuttavia la percezione sociale del rischio sembra non tenerne conto, anzi considerarli all’inverso. Se, secondo l’esempio dell’ARTA[6], assumiamo come indice della percezione sociale del rischio il numero di esposti ricevuti (vale a dire numero delle richieste di interventi di controllo ricevuti dall’ARTA in ogni sua sede territoriale) troviamo che, dal 2002 a tutto il 2006, gli esposti presentati per stazioni SRB in Abruzzo sono l’83% circa del totale[7] (TABELLA 3). Mancano dati analoghi su scala nazionale.
CONCLUSIONE: nonostante la percezione sociale del rischio –e talvolta l’allarme-
siano, salvo eccezioni, prevalentemente orientati verso le stazioni per la telefonia mobile, sono gli impianti RTV che di fatto presentano –in Abruzzo anche più che altrove- il profilo di rischio di gran lunga maggiore. Di questi ultimi qui di seguito ci occuperemo.


2. LA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 45.

Queste le statistiche generali. E’ ampiamente noto tuttavia (e qui non vi torneremo) che un singolo impianto RTV può essere, da solo, anche molte centinaia di volte più potente di una stazione SRB[8]. E di conseguenza che anche un singolo impianto RTV può fare danno[9]. Perciò ogni situazione locale fa storia a sé. Esiste in Abruzzo il caso macroscopico del sito di S. Silvestro di Pescara, divenuto ormai un caso nazionale. Ma ce ne sono certamente altri, meno noti, ma almeno potenzialmente pericolosi. Dipende dalla posizione in cui un impianto si trova (la cosiddetta localizzazione); e dalla sua potenza, dunque dai controlli cui l’impianto è sottoposto. Entrambi gli aspetti sono disciplinati, in Abruzzo, dalla Legge Regionale 13 Dicembre 2004 n. 45, Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

2.1. LA LOCALIZZAZIONE.
Le competenze regionali… “La norma più breve della storia abruzzese”, come a suo tempo fu definita su Il Centro da Pasquale Galante[10], il terzo comma dell’art. 7 della Legge Regionale 13 Dicembre 2004 n. 45, regola –anzi regolava- la localizzazione nel territorio regionale degli impianti per l’emittenza RTV[11]. “Breve” non significa qui “di poche parole”; significa: “di corta durata”. La Legge Regionale fu infatti approvata all’unanimità dal Consiglio il 13 Dicembre del 2004, per l’appunto; il terzo comma dell’art. 7 fu abrogato, con un emendamento di mezzo rigo alla Legge Finanziaria regionale[12], il 14 Gennaio 2005, “all’alba”[13]. Nonostante le dichiarazioni roboanti che avevano accompagnato l’approvazione della norma[14], non una sillaba fu pronunziata dai consiglieri regionali, né da alcun partito, all’atto della sua abrogazione[15].
Di fatto, in conseguenza dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 7, e della contestuale abrogazione[16] di tutta la normativa che in precedenza regolava la materia[17], di fatto la Regione Abruzzo non dispone più, ormai da oltre due anni e mezzo, di una qualunque definizione dei criteri di localizzazione degli impianti RTV. Si tratta di un importante passo indietro, che ci colloca in Italia tra le regioni meno tutelate.
… provinciali… Nel frattempo, nonostante che l’art. 5 disponesse, “entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”, l’obbligo per le Province di dotarsi di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, nessuna Provincia abruzzese l’ha a tutt’oggi ancora approvato.
… e comunali. Così pure pochissimi Comuni nella regione, sebbene l’art. 8, comma 3, della Legge Regionale[18] ne riconosca loro ampia facoltà, hanno emanato specifiche norme regolamentari sulla localizzazione degli impianti RTV (mentre sono probabilmente un po’ di più –ma non vi sono statistiche al riguardo- i regolamenti comunali per le stazioni SRB[19]). Eppure, come si ricava –sia pure non immediatamente- dal successivo comma 3-bis[20], sarebbe possibile ai Comuni vietare l’insediamento nelle aree sensibili definite dall’art. 7, comma 2 (“aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani”); e, “in aggiunta”, individuarne altre (tra quelle tutelate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490[21]), “nei quali l’installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa”.

2.2. I CONTROLLI.
I controlli sul “rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione” sono demandati dalla Legge Regionale (per tutti gli impianti) ai Comuni[22], “avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL”. I controlli, dispone il terzo comma dell’art. 19, “hanno cadenza annuale”.
Il catasto regionale. La normativa nazionale fa carico inoltre a ciascuna Regione della realizzazione di un “catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione[23]”. La norma fu ripresa nell’art. 6 della Legge Regionale[24], che fissò un termine di 60 giorni entro il quale “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto”. Non risulta che la Regione, a 3 anni di distanza, abbia ancora provveduto.
Il catasto comunale. Il successivo art. 8 (comma 4) istituisce a sua volta il catasto comunale degli impianti installati. Mancano dati sul numero di comuni che in Abruzzo hanno ottemperato, ma sospettiamo siano davvero pochi.

2.3. I PIANI DI RISANAMENTO.
E se gli impianti sono fuori norma? Niente paura, la legge nazionale[25] e quella regionale[26] hanno previsto anche questa eventualità: è previsto l’adeguamento degli impianti fuori norma ai limiti di legge, e la loro eventuale delocalizzazione.
Un discorso che in Abruzzo, chissè per quanto tempo ancora, è destinato a rimanere sulla carta. Se manca un quadro attendibile della situazione, come si può pensare di cambiarla?
Si è arrivati al punto che, per poter intervenire sulla situazione davvero drammatica della zona di S. Silvestro, a Pescara, il Consiglio Regionale, nella seduta dello scorso 25 Settembre, ha dovuto inserire un emendamento[27] nella delibera di approvazione del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria –il quale, va da sé, con l’inquinamento elettromagnetico non ha ovviamente nulla a che vedere. La cosa ha dell’incredibile, e basta da sola a dimostrare quanta e quanto ardua sia ancora la strada da compiere.


3. IL CASO VASTESE

A Vasto, ormai da anni, l’allarme sociale è alto. Si sono costituiti comitati, si sono tenuti e si tengono presidi; v’è stato, e v’è tuttora, uno scontro politico in atto. Il Comune sta finalmente redigendo uno specifico regolamento (come richiesto dall’art. 11, primo comma, della LR 44/05), sul quale promette un confronto, oltre che con i gestori, con i comitati e le associazioni. La passata amministrazione aveva assunto –nel lontano Novembre 2004-, e di recente sono stati ribaditi dall’amministrazione attuale, impegni per la realizzazione di un costante monitoraggio delle emissioni, eccetera. Tutto in relazione alle stazioni SRB.
Degli impianti RTV non si è occupato, sino ad ora, nessuno. Eppure, l’abbiamo visto, questi ultimi sono certamente, e di gran lunga, per la salute pubblica i più pericolosi. Vi sono cittadini, residenti in certe ben individuate zone dell’abitato, che riferiscono di poter agevolmente ascoltare la radio dal citofono. E’ un fatto grave. Ancora di più sono quelli che l’ascoltano dagli amplificatori di apparecchi elettrici che comunemente si tengono in casa… Forse sarebbe il caso di pensarci.
Probabilmente non andiamo molto lontano dal vero se affermiamo che la situazione in città, a questo riguardo, è fuori controllo. A Vasto le ultime rilevazioni di una certa ampiezza, effettuati su richiesta del Comune, risalgono a Giugno del 2002, ed hanno riscontrato tutte valori inferiori ai limiti di legge[28]. Se ricordiamo quanto osservato al punto 1: ossia che in Italia, tra il 2002 e il 2005, circa il 13% dei controlli effettuati su impianti RTV ha mostrato un superamento dei limiti di legge; e che nell’intero Abruzzo, nello stesso periodo, i superamenti hanno superato il 24%, allora non ci resta che credere che a Vasto i gestori degli impianti siano particolarmente responsabili. Oppure che le rilevazioni non siano state molto efficaci. Forse è il caso di iniziare a preoccuparsi.


4. CONCLUSIONE

In questa vicenda, l’abbiamo visto, sono coinvolti molti soggetti; nessuno di essi ha svolto la propria parte.
Non la Regione, la quale:
- non ha sostituito al terzo comma dell’art. 7, abrogato, una nuova definizione, compatibile con la legislazione nazionale vigente, dei criteri di localizzazione degli impianti RTV[29];
- non ha realizzato, come previsto dall’art. 8 della legge 36/2001, il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, “con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione”.

Non le Province, che
- avrebbero dovuto dotarsi (art. 5 della LR 45/2004) “entro sei mesi dall'entrata in vigore” della stessa legge, di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva[30].

Non i Comuni (a cominciare dal Comune di Vasto) che (salvo sporadiche eccezioni):
- non hanno dato attuazione all’art. 8 della Legge Regionale, vale a dire: non hanno adottato specifiche norme regolamentari sulla localizzazione degli impianti RTV;
- non hanno istituito il catasto comunale degli impianti installati.

Ma prima di tutto in questa vicenda si è manifestato un vero e proprio deficit di informazione. Il fatto che, da un giorno all’altro, sorgano un po’ ovunque comitati spontanei (che pure hanno i loro meriti, per carità) contro la pagliuzza rappresentata dall’installazione delle stazioni SRB, e nessuno dica una parola sulla trave degli impianti RTV, presenti da decenni, è un paradosso che attende ancora una spiegazione.
Alle istituzioni e ai partiti, ad ogni livello, chiediamo un impegno fattivo per colmare rapidamente i molti e gravi ritardi accumulati.


[1] APAT-SINANET – Osservatorio NIR (Non-Ionising Radiations) Anno 2006. Sta in: http://www.agentifisici.sinanet.apat.it/Campi_elettromagnetici/Public/Fonti_Controllo.asp
[2] Nostra estrapolazione da dati APAT.
[3] Anche qui nostra estrapolazione da dati APAT (il numero degli abitanti è espresso ovviamente in decine di migliaia).
[4] APAT, Annuario dei dati ambientali 2005-2006: scattata l’istantanea sull’ambiente, Comunicato stampa, 14 Dicembre 2006.
[5] Fonte: nostra estrapolazione da dati APAT.
[6] ARTA, Rapporto sullo stato dell'ambiente in Abruzzo 2005, cap. 15, pag. 414.
[7] Fonte: nostra estrapolazione da dati APAT.
[8] Un titolo per tutti: Marta Cavagnaro, Impatto ambientale dei campi elettromagnetici, La Sapienza, Roma 2006.
[9] “Diversamente dalla telefonia mobile, la copertura territoriale del segnale radiotelevisivo è realizzata tramite impianti con raggi di azione dell’ordine delle decine o delle centinaia di chilometri, che devono quindi utilizzare potenze in ingresso mediamente elevate, anche superiori alle migliaia di watt. Le emittenti radiotelevisive ed in particolare le radio risultano pertanto sorgenti più critiche in relazione all’entità dei campi elettromagnetici generati e quindi all’esposizione della popolazione”: ARPA Emilia-Romagna, Stato dell’ambiente 2006, cap. 6b.
[10] Antenne su asili e ospedali Cancellata la legge regionale Abruzzo, si torna al Far West L’emendamento di tre anonimi consiglieri regionali ha tolto tutti i limiti per l’elettro-smog: Il Centro, 20.1.’05. L’articolo così concludeva: “Una legge che ponesse fine al Far West delle radiofrequenze era quantomeno doverosa. E per un consiglio regionale, che ha brillato per assenteismo e scarsa produttività, era questo un piccolo ma importante risultato. Invece hanno vinto i cecchini della finanziaria. Una lobby anonima, emblema del profondo degrado istituzionale in cui è precipitato il consiglio regionale”.
[11] Eccone il testo: “3. La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:
a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico-ricettive;
b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;
c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali.”
[12] Art. 68. “[…] 2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 45/2004 è soppresso.”
[13] Il Centro, cit.
[14] Uno su tutti Angelo Orlando (RC), relatore della legge: “«Nel giro di sei mesi ci saranno cambiamenti epocali, nel senso che tutto ciò che non è norma dovrà essere spostato dalle ditte installatrici senza oneri per i cittadini». «Si tratta di una svolta importante», ha continuato, «perchè la Regione per la prima volta si dota di uno strumento che fissa delle regole urbanistiche» […] «Tutti dovranno attenersi alle direttive di questa legge tese a salvaguardare la salute dei cittadini», ha detto ancora Orlando, «finalmente la Regione Abruzzo ha una normativa organica»”(Il Centro, 4.12.’04).
[15] Dallo stenografico della seduta risulta che l’allora Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Tagliente, lo mise ai voti senza indicarne i presentatori, com’è invece prassi comune. L’emendamento fu approvato senza colpo ferire. C’è da aggiungere che, probabilmente, l’emendamento era diretto a prevenire un ricorso, da parte della Presidenza del Consiglio, alla Corte Costituzionale per l’annullamento, tra gli altri e principalmente, proprio del terzo comma dell’art. 7. Il quale fu poi effettivamente presentato, ma, per il caso di specie, non discusso stante l’avvenuta abrogazione dello stesso. La sentenza è la n. 103/2006 (8.3.2006).
[16] Disposta dall’art. 27 della stessa legge regionale 45/2004.
[17] La L.R. n. 20/1991 così come modificata dalla L.R. n. 3/2000.
[18] Sulla scorta della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, art. 8, comma 6.
[19] Il regolamento comunale, in questo caso, è prescritto dall’art. 11, primo comma, della Legge Regionale.
[20] “3-bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l’installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa”
[21] Nel Dicembre 2004, quando fu approvata la Legge Regionale, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 –Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali- era già stato abrogato da undici mesi, ad opera dell'art. 184, comma 1, decimo trattino, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il fatto evidentemente è sfuggito al legislatore regionale. E’ a quest’ultima norma che presumibilmente il riferimento va indirizzato, il che non cambia comunque la sostanza delle cose.
[22] Art. 19, comma 1. Da notare che l’art. 14 della citata Legge 36/2001 ne attribuisce competenza anche alle amministrazioni provinciali.
[23]Art. 8, comma 1, lettera d) Legge 36/2001.
[24] Per gli impianti SRB l’art. 14 della Legge Regionale impone ai gestori “entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge” di fornire “alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici”.
[25]Art. 9 Legge 36/2001: (Piani di risanamento) 1. […] la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge […] in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione […].
[26] L’art. 10 della LR 45/04.
[27] "Alla p. 215, dopo l'ultimo capoverso esistente, sono aggiunti i seguenti due nuovi capoversi: Le misure del piano di qualità dell'aria vanno integrate con opportuni interventi di riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche in modo particolare nell'area di San Silvestro del comune di Pescara che già ricade nell'area di risanamento Chieti-Pescara. Le misure previste dal presente piano saranno attuate mediante programmi annuali o pluriennali che renderanno disponibili le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni previste. Tali programmi saranno emanati dalla Giunta regionale in ottemperanza al presente piano."
[28] Le zone e gli impianti controllati sono: Scuola Materna ed Elementare Stirling (elettrodotto, SRB, RTV), chiesa di S. Antonio-via Adriatica (RTV), zona Stadio (SRB), zona S. Antonio Abate (SRB, RTV), via Madonna dell’Asilo (SRB), via Vittorio Veneto (SRB), zona Shangai (RTV), via Mazzini-grattacielo (RTV, SRB). Una seconda campagna di controlli, questa volta su commissione del Comitato di Quartiere Vasto Alta, e a pagamento, è stata effettuata nel Giugno 2004, nella zona di S. Antonio Abate. Anche questa volta i valori rilevati sono stati al di sotto dei limiti di legge.
[29] La cosa, posto che lo si voglia, è perfettamente fattibile. La Corte Costituzionale ha già rigettato (con Sentenza 307/2003) il ricorso contro l’art. 10, comma 1, della legge pugliese, che vieta l’installazione degli impianti su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”; e (con Sentenza 331/2003) contro l’analoga disposizione regionale lombarda, che vieta l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree sensibili di cui in precedenza s’è detto.
[30] La Provincia di Chieti, in particolare, l’ha già previsto nella sua Relazione previsionale e programmatica 2006-2008. Non le resterebbe che attuare la sua previsione…