12 Agosto ’08 LA ZTL IN CENTRO STORICO: SÌ, MA NON COSÌ. 

 1. Diciamo subito –e con ciò riteniamo di interpretare il sentimento della maggior parte degli abitanti del quartiere- che siamo favorevoli all’istituzione dell’isola pedonale su via Adriatica, non meno che alla ZTL a ridosso di essa. Entrambe ci sembrano scelte coraggiose e lungimiranti, di cui a questa Amministrazione va riconosciuto il merito. Già che ci siamo, estendiamo i nostri riconoscimenti all’ex assessore regionale Desiati, che ha ottenuto i fondi per i lavori di sistemazione del costone; e agli assessori comunali Giangiacomo (Guido) e Sputore che in tempi diversi li hanno seguiti. Resi al merito i dovuti onori, ci affrettiamo ad aggiungere che non la maggior parte, ma la totalità degli abitanti del quartiere non ha apprezzato (per usare un eufemismo) né il metodo di istituzione, né il modo di attuazione della ZTL; e ancora meno apprezzerebbe se sapesse meglio come stanno le cose. 

2. Già, perché l’Amministrazione Comunale –dimostrando un’improvvisazione e una disinvoltura che hanno dell’incredibile- non solo non ha ritenuto di doversi confrontare preventivamente con i residenti; ma neppure si è curata successivamente di informarli. Sicché circolano in città e nel quartiere diverse teorie, e più ancora proposte di riforma, sul contenuto dell’ordinanza comunale. 

3. Un solo esempio per tutti. È credenza diffusa –come scriveva fino a pochi giorni fa in un suo comunicato Nicola D’Adamo, che pure è consigliere comunale di maggioranza- che nella ZTL sia consentito l’accesso ai soli residenti. Non è così. Secondo l’ordinanza (la 167/08, dello scorso 22 Luglio, che richiama per la parte normativa la 82 del 18 Aprile ‘06) l’accesso è consentito a chi è possessore di un garage, per raggiungerlo; ovvero ai soli residenti, per raggiungere il parcheggio di Piazza del Popolo (peraltro largamente insufficiente). Basta. 

4. Con un tratto di penna, da un giorno all’altro, e senza prevedere alcuna misura specifica di compensazione, l’Amministrazione Comunale ha dunque istituito nel centro storico un divieto pressoché totale di circolazione e di sosta, con ciò rendendo quasi impossibile la vita agli abitanti, a cominciare da quanti, e non sono pochi, hanno un’età piuttosto elevata… Non meraviglia che da molti la cosa sia intesa come una sorta di dichiarazione di guerra: di fatto quest’ordinanza –se applicata- alla lunga non è sostenibile. 

5. Ma in effetti l’ordinanza non è applicata; o, ciò che è lo stesso, è applicata solo parzialmente. In certi punti sì, in certi no, talvolta sì, talvolta no… insomma alla vecchia maniera: una cosa è la norma sulla carta, un’altra la sua reale applicazione. Ma se il Comune non è in grado di far rispettare le sue ordinanze, perché le emana? 

6. Noi riteniamo che l’ordinanza di istituzione della ZTL vada applicata, e applicata con la dovuta severità. Ma prima è necessario che sia resa applicabile per i vigili, e sostenibile per gli abitanti del centro storico. Gradiremmo questa volta essere consultati. Per questo chiediamo un incontro urgente all’Assessore alla Viabilita' Lina Marchesani e al Dirigente del III Settore Evandro Sigismondi. Informeremo la città degli sviluppi.

OSSERVAZIONI (Porto turistico)

Associazione civica Porta Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
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A: REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone )
67100 - L’Aquila

e, p.c., a: MINISTERO DELL’AMBIENTE
Direzione Generale per la Protezione della Natura
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZOFernando FabbianiVia Passolanciano, 75 - 65100 Pescara


Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico denominato “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto”.






Trasmettiamo le osservazioni relative al progetto di realizzazione del porto turistico in Località Fosso Lebba a Vasto, presentato dalla S.c.a.r.l. “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto”, nonché allo studio di impatto ambientale depositato presso la Regione Abruzzo in data 11 Aprile 2008 ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale.


Vasto, il 4 Giugno 2008

Michele Celenza

Presidente dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto


Associazione civica Porta Nuova – Vasto
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OSSERVAZIONI alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH).


Le nostre osservazioni si dividono in tre capitoli:
1. A proposito della Direttiva Seveso.
2 A proposito della Direttiva Habitat.
3. Conclusioni.


A proposito della Direttiva Seveso.

1.1 Nella Sintesi Non Tecnica, e di conseguenza presumibilmente nell’intera documentazione presentata dai proponenti il progetto, manca ogni riferimento alla contiguità (si veda l’Allegato 1) del sito prescelto per la costruzione del porto turistico con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante. Il fatto, sia detto per inciso, è già di per sé grottesco: un porto turistico attiguo a uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (e, per buona misura, anche a un’industria insalubre di prima classe, la Puccioni) crediamo non abbia precedenti al mondo.

1.2. Una circostanza così macroscopica non poteva non essere notata. Nel parere depositato lo scorso 16 Gennaio, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese, si legge: “Lo scrivente non può non rilevare -già da ora- alcune perplessità circa il progetto di cui si discute atteso che l'opera dovrebbe essere realizzata nelle vicinanze dell'attuale stabili­mento della FOX PETROLI S.p.A., con possibili pericoli legati alla tipologia di prodotto lavorato in caso di incidente. Tale aspetto deve -a parere dello scrivente- essere preso in primaria conside­razione in sede di istruttoria da parte degli Enti cui è demandata la responsabilità di valutare questi aspetti.”[1] [Grassetto nostro]

1.3. A questo proposito facciamo osservare quanto segue.
a) L’Art. 12 della Direttiva Seveso II[2] prescrive: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”.
b) La norma che, in Italia, recepisce specificamente per gli aspetti urbanistici la Direttiva Seveso –il D.M. 9 Maggio 2001- prevede (Art. 4, 1° comma) la redazione –da parte del Comune- di un Elaborato Tecnico detto Rischio di incidenti rilevanti (RIR). E’ in base ad esso che vanno stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare da parte di nuovi insediamenti. “Entro tre mesi dall'adozione” del Decreto, l’Art. 14, 3° comma, del DLgs. 334/1999 (e s.m.i.) dispone che, sulla scorta del suddetto Elaborato Tecnico, “gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici”[3]. Né l’Elaborato Tecnico né la relativa variante al PRG a Vasto sono mai stati realizzati.
c) Il comma 4 del già citato D.M. 9 Maggio 2001 aggiunge: “In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.”
d) Il Comune di Vasto in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso lo scorso 16 Gennaio 2008 “parere urbanistico favorevole in quanto l’opera è conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale” (approvato nel Marzo 2001). Né nel PRG del Comune di Vasto, né nel citato parere del Comune v’è la benché minima traccia della presenza in loco di un impianto soggetto alla disciplina prevista nella Direttiva Seveso. Insomma, l’opera è effettivamente conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale; ma solo perché il Comune è renitente all’applicazione della legge.

1.4. L’Amministrazione comunale è inoltre inadempiente rispetto al per due ulteriori aspetti, relativi all’informazione e alla consultazione della popolazione, aspetti entrambi di una certa gravità:
a) Il Comune di Vasto non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del DLgs 334/1999; e ciò sebbene essa lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute negli anni dalla nostra associazione.
b) La norma trova fondamento e corrispondenza con l’Art. 13, primo comma, della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (cosiddetta Seveso II) [4];
c) La zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.
d) Qui il riferimento è all’Art. 13, quinto comma, della Direttiva cosiddetta Seveso II[5]

In data 4 Giugno 2008 la nostra associazione ha recapitato all’Ufficio protocollo del Comune di Vasto –su cui ricade l’obbligo della consultazione della popolazione- una formale diffida (Allegato 2), rivolta al Sindaco, perché ottemperi agli obblighi suddetti.

2. A proposito della Direttiva Habitat

2.1. La Direttiva Habitat istituisce, com’è noto, i cosiddetti SIC (Siti di Interesse Comunitario). La Valutazione d’Incidenza richiesta da codesto Comitato di Coordinamento Regionale riguarda il progetto in questione per l’appunto in quanto esso ricade nel bel mezzo dell’area SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Quest’ultimo è classificato come un SIC cosiddetto prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”.
Ebbene, di ciò lo Studio d’Impatto Ambientale non tiene il minimo conto –neanche nella versione redatta dopo le osservazioni del Comitato. Addirittura nella Sintesi Non Tecnica non vi è menzione alcuna dell’esistenza del SIC.
Come si fa a ignorare una circostanza del genere? Sta di fatto che, mentre per il Formulario Standard il SIC in questione ha “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat”, secondo redattori della Sintesi Non Tecnica nell’area nella quale il porto turistico dovrebbe sorgere vi sono “solo erbacce infestanti”[6]… Ciò, beninteso, senza la benché minima dimostrazione. Il SIC, per i proponenti il progetto, semplicemente non esiste.

2.2. Va da sé che persiste così la violazione dell’Art. 5, comma 3, del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, che recepisce in Italia la Direttiva Habitat: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare […] i principali effetti che detti interventi possono avere […] sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del[la] medesim[a]”.



3. Conclusioni.
I difetti appena esposti non appaiono sanabili. Chiediamo pertanto il rigetto del progetto in esame per i seguenti motivi:
- La manifesta carenza dei presupposti minimi di legge, come illustrato nei punti 1.3. b), 1.3. c), 1.3. d), 1.4. a), 1.4.c) e 2.2.
- La violazione plateale di ben due direttive europee (la Direttiva Seveso e la Direttiva Habitat) come illustrato nei punti 1.3.a), 1.4.b), 1.4.d), 2.1.
Se ciò non fosse considerato, si aprirebbe la strada ad un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia, eventualità che la nostra associazione si dichiara pronta ad esperire fino in fondo.



Vasto, il 4 Giugno 2008

Michele Celenza

Presidente dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto
[1] PARERE DEPOSITATO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA PER IL GIORNO 16/01/2008 ED INDETTA CON NOTA PROT. N° 12829 IN DATA 27/07/2007 DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO INE­RENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ' "FOS­SO LEBBA" DEL COMUNE DI VASTO EX D.P.R. 509/1997.
[2] Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996.
[3] Il successivo comma 5-bis prevede che nelle zone interessate dagli stabilimenti a R.I.R. “gli Enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale”
[4] “Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante”.
[5] “5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti: […] creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.”
[6] Pag. 6.

DIFFIDA (Porto turistico)

Vasto, il 4 Giugno 2008



Al Sindaco di Vasto
Avv. Luciano Lapenna
Palazzo di Città - Vasto
e p. c.
a S. E. il Prefetto di Chieti
Dott. Vincenzo Greco
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Marrucino - Chieti



Il sottoscritto Michele Celenza, presidente dell’Associazione civica Porta Nuova, costituitasi a Vasto in data 28.11.’02, e regolarmente registrata;

in relazione

al “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto” presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale;

premesso

che è tuttora in corso la relativa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (i termini per la presentazione delle relative osservazioni scadranno il prossimo 10 Giugno);

considerato

- che in sede istruttoria –com’è stato autorevolmente osservato in sede di Conferenza dei Servizi dallo stesso Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese- non è stata presa nella benché minima considerazione la circostanza della contiguità del sito sul quale dovrebbe sorgere l’opera in oggetto con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante, e pertanto soggetto alla disciplina prevista dalla cosiddetta Direttiva Seveso;

- che una ulteriore procedura di V.I.A regionale è in corso attualmente per l’impianto della Fox Petroli S.p.A., a seguito del progetto da essa presentato di modifica e ampliamento dello stesso;

- che il comune di Vasto deve ancora attuare le disposizioni del D.M. 5 Maggio 2001, che all’Art. 4 prevede la redazione di un Elaborato Tecnico Rischio di incidenti rilevanti (RIR), la cui mancanza ha a tutt’oggi impedito che venissero stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare nei confronti degli impianti rientranti nell'applicazione della Direttiva Seveso da parte di nuovi insediamenti;

rilevato

- che la zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale, e che l’Art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 334/1999 (legge che recepisce in Italia la Direttiva Seveso II) prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti";

- che il Comune di Vasto non ha ancora neppure ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del suddetto Decreto Legislativo 334/1999; e ciò sebbene la legge lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute dalla nostra Associazione;

preso atto

- che il suddetto Art. 23 del Decreto Legislativo 334/1999 prevede, al comma 2, che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”, che, come in premessa, è tuttora in corso;


diffida


il Sindaco del Comune di Vasto:

1. ad ottemperare tempestivamente agli obblighi di informazione della popolazione interessata dalla presenza dell’impianto della Fox Petroli SpA, di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 334/1999;
2. a promuovere ogni iniziativa utile –secondo il dettato dell’Art. 23, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 334/1999– finalizzata alla consultazione della popolazione interessata;
3. a richiedere nelle sedi competenti, fino alla completa attuazione dei punti 1. e 2., la moratoria di ogni decisione in merito al progetto.

La diffida è inoltrata ai sensi dell’Art. 328, 2° comma, del Codice Penale.

Con osservanza.

Michele Celenza



Associazione civica Porta Nuova
℅ Michele Celenza
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LETTERA APERTA INVIATA AL DIRETTORE DI QUIQUOTIDIANO

Gentile direttore,
dal tenore dell’articolo, apparso sul suo giornale il 22 Maggio scorso, a commento del comunicato della nostra associazione sul progettato porto turistico[1], direi che all’incirca l’anonimo estensore ne abbia letto (o ne abbia capite) le prime venti righe, non di più. Permetta che gliene offra qui di seguito un veloce riassunto, anche a beneficio dei suoi lettori cui, sono certo, lei intende offrire un’informazione non meno che completa.
Deve sapere, gentile direttore, che noi non siamo un’associazione ambientalista: siamo un’associazione civica. Ci battiamo per la trasparenza e la legalità nella vita pubblica. Se siamo contrari al porto turistico (come lo siamo stati al raddoppio del porto commerciale) è perché, come in quel caso, ci sembra che proprio la trasparenza e la legalità facciano difetto:
1) Per l’insensatezza della cosa in sé. Diciamo che non ha senso costruire un porto turistico:
- in piena area SIC: quella che il vostro articolo definisce “una palude salmastra” è infatti per l’Unione Europea parte di un Sito di Interesse Comunitario (SIC), e precisamente del SIC IT7140108 (che per giunta è un SIC cosiddetto prioritario);
- a ridosso di uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante[2] come è la Fox Petroli.
Sarebbe un caso forse unico al mondo.
2) Per l’aperta violazione delle leggi:
- della Direttiva Seveso –per quanto attiene agli aspetti urbanistici[3];
- del DLgs 17 Agosto 1999, n° 334 –per la mancata informazione e consultazione della popolazione[4];
- della Direttiva Habitat –per la violazione dell’obbligo di conservazione[5].
Il rispetto della legalità è una questione prima civile che politica.
3) Per la sua dubbia pubblica utilità. Sulla costa tra Termoli e Pescara vi sono, già costruiti o in costruzione, 6 porti turistici maggiori (Pescara, Francavilla, Fossacesia, S. Salvo, Montenero, Termoli): uno ogni 13 chilometri. Risulta difficile comprendere quale “sviluppo” possa venire alla città dalla costruzione del settimo, che intaccherebbe oltretutto l’unica nostra risorsa non rinnovabile: la costa non cementificata.
4) Per la speculazione in grande stile che si annunzia. Risulta invece abbastanza facile comprendere come la speculazione edilizia di cui si parla da tempo, e che nell’articolo di Qui trova conferma, –il villaggio turistico che dovrebbe fare il paio con il porto- possa effettivamente aiutare “lo sviluppo” di alcuni. Quale contropartita economica è stata offerta al privato per la costruzione del porto turistico? Perché di questo l’Amministrazione comunale –e con essa la minoranza- tace? Qual è il ruolo della classe politica locale in questa vicenda, rappresentare il pubblico interesse o essere parte in causa?
Sarebbe il caso che l’Amministrazione –e la minoranza- parlassero con chiarezza alla città. E che si pronunziassero (visto che si trovano) anche sull’istituendo Parco Nazionale.
La ringrazio dell’attenzione e la saluto cordialmente.

Michele Celenza
(Associazione civica Porta Nuova – Vasto)

[Vasto, il 29.5.’08]

[1] Chi fosse interessato può leggerlo in http://www.portanuovavasto.altervista.org/
[2] Sono quelle industrie o depositi che, sia per tipo e quantitativo di sostanze pericolose utilizzate, sia per processi produttivi impiegati, potrebbero causare “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità”[…]“che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”: 1996/82/CE art. 3, comma 5.
[3] “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, ndr] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”: Art. 12 Direttiva 96/82/CE del 9 Dicembre 1996.
[4] Art. 22, commi 4, 5, 6: il Comune di Vasto non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito […] del procedimento di valutazione di impatto ambientale”. L’obbligo della consultazione della popolazione ricade sul Comune. Proprio questo sarebbe dunque il momento.
[5] Così sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”. “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat […] tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari”: Art. 11 Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992.
13 Maggio ’08


LO STRANO CASO DEL PORTO TURISTICO ALLA LEBBA

1. Premessa. Il prossimo 28 Maggio, presso presso il Settore Urbanistica del Comune di Vasto, si terrà la seconda riunione della Conferenza dei Servizi dedicata all’esame del progetto definitivo per la realizzazione del porto turistico in località Fosso Lebba di Vasto.
La prima aveva avuto luogo lo scorso 16 Gennaio, ed era stata sospesa e rinviata per le deliberazioni finali a seguito del giudizio non favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, non essendo stata effettuata la Valutazione d’Incidenza prescritta dall’Art. 6 della Direttiva Habitat[1].
Per inciso, di questa circostanza la stampa locale ha taciuto. “Il porticciolo incassa altri sì” [2] ha scritto Il Centro; “la struttura ha già ottenuto molti pareri favorevoli”[3], eccetera. In realtà il progetto ha incontrato in quell’occasione un serio intoppo, e proprio su questioni che da tempo avevamo segnalato. Di esse parleremo nei paragrafi 3 e 4. Ma prima sgomberiamo il campo da un equivoco: quello del diminutivo.

2. Le dimensioni. Il cosiddetto porticciolo tanto porticciolo poi non è. Secondo i dati dello Studio d’Impatto Ambientale presentato dai proponenti il progetto[4], il porto turistico alla Lebba, coi suoi previsti 509 posti barca, si collocherebbe, in Adriatico, tra i porti medio-grandi. Per intenderci: il porto turistico di Rimini ne ha 620[5]. “«Non è una darsena come quella di San Salvo o di Fossacesia, si tratta di un progetto di portata ben più ampia», precisa Luigi Brasile, ex presidente del Circolo nautico. «Proprio la mole dell’investimento può aver frenato i potenziali investitori locali», sostiene il progettista, Umberto Gammieri”, così Il Centro del Gennaio 2007[6].
Vediamo qualche altro dato, sempre estrapolando dallo Studio. Il molo di sopraflutto (a Nord) sarà lungp 330 metri; di 220 quello di sottoflutto, a Sud. Sono previsti inoltre: uffici, locali commerciali, un capannone di rimessaggio avente superficie coperta di circa mq 1200, la sede del Circolo Nautico per circa mq 3.000, di cui 1.000 coperti comprensivi di bar, ristorante, sala convegni etc. Infine, una torre di controllo (altezza m. 9), e un parcheggio per circa 700 posti auto.
Una struttura del genere dovrebbe sorgere in pieno SIC e a fianco della Fox Petroli... Ma andiamo con ordine.

3. La Direttiva Habitat. La Direttiva Habitat di cui al punto 1 istituisce, com’è noto, i cosiddetti SIC (Siti di Interesse Comunitario). La Valutazione d’Incidenza richiesta dal Comitato di Coordinamento Regionale riguarda il progetto in questione per l’appunto in quanto esso ricade nel bel mezzo dell’area SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Quest’ultimo è classificato come un SIC cosiddetto prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”. Per intervenire su di essi è necessaria una complessa procedura, di cui la Valutazione d’Incidenza per l’appunto fa parte. Ebbene, di ciò lo Studio d’Impatto Ambientale -neanche nella versione redatta dopo le osservazioni del Comitato di Coordinamento Regionale- non tiene il minimo conto. Addirittura non ne fa menzione alcuna.
Come si fa a ignorare una circostanza del genere? Sta di fatto che, mentre per la EEA (European Environment Agency[7], l’organo tecnico ufficiale della Comunità Europea in tema di ambiente) il sito ha “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat”, secondo la società G & G engeenering, di Campomarino (CB), redattrice dello Studio, nell’area nella quale il porto turistico dovrebbe sorgere vi sono “solo erbacce infestanti”[8]
Intendiamoci: potrebbe anche darsi che a Campomarino abbiano ragione. Ma dovrebbero dimostrarlo. Invece non se ne curano, come se la questione non li riguardasse. Il SIC, per i proponenti il progetto, semplicemente non esiste.
Questo difetto non appare sanabile. Ricordiamo che, secondo l’Art. 11 della Direttiva Habitat “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat […] tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari”. Qualora nonostante tutto si procedesse egualmente, si aprirebbe la possibilità di un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione. Ricordiamo che, per un caso simile[9] la Regione Abruzzo dalla stessa Commissione Europea[10] è stata già condannata: ci riferiamo al porto turistico di Fossacesia.

4. La Direttiva Seveso. Ma non è tutto. C’è anche un’altra circostanza, non proprio trascurabile, che la nostra associazione aveva sollevato da tempo; che in sede istruttoria non è stata presa nella benché minima considerazione; e che nella Conferenza dei Servizi dello scorso 16 Gennaio è stata autorevolmente rilevata dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, Ivan Savarese. Si tratta della contiguità del sito interessato dal porto turistico con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante. Il fatto è di per sé grottesco: un porto turistico attiguo a uno stabilimento Rischio di Incidente Rilevante (e, per buona misura, anche a un’industria insalubre di prima classe, la Puccioni) crediamo non abbia precedenti al mondo.
Non c’è una legge che lo vieti? Certo che c’è: è l’Art. 12 della cosiddetta Direttiva Seveso II[11], che prescrive: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”. Sembra proprio il nostro caso, ma nessuno (tranne la Capitaneria di Porto) sembra se ne sia curato. Non di certo il Comune di Vasto, rappresentato dall’Avv. Mercogliano, Dirigente del Settore Urbanistica, che in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso “parere urbanistico favorevole in quanto l’opera è conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale”. Ma il PRG, a Vasto, è stato approvato nel Marzo 2001. Da allora –il Dirigente del Settore Urbanistica dovrebbe saperlo- sono accadute molte cose…
Tra le altre, è stato approvato il decreto attuativo del suddetto Art. 12 della Seveso II, il D.M. 9 Maggio 2001, il quale all’Art. 4 prevede la redazione –da parte del Comune- di un Elaborato Tecnico detto Rischio di incidenti rilevanti (RIR). E’ in base ad esso che vanno stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare da parte di nuovi insediamenti; ed è per l’appunto la sua mancanza ha reso possibile questo grottesco progetto.
Insomma, l’opera è effettivamente conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale; ma solo perché il Comune è renitente all’applicazione della legge.
L’Amministrazione comunale è inoltre inadempiente rispetto al DLgs 334/1999, che recepisce in Italia la Direttiva Seveso, per due ulteriori aspetti, entrambi di una certa gravità:
- Il Comune di Vasto non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 della legge; e ciò sebbene essa lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute negli anni dalla nostra associazione.
- La zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”. L’obbligo della consultazione della popolazione ricade sul Comune. Proprio questo sarebbe dunque il momento.

5. I finanziamenti. Nessuno ne parla, ma la domanda sorge spontanea: da dove provengono i finanziamenti per la realizzazione del porto turistico?
Ci risponde Il Centro di ieri, 12 Maggio 2008: “Il Circolo nautico ha curato il piano nei dettagli e per i lavori si appoggia a una cordata di imprenditori del Nord che è interessata anche alla realizzazone di un centro residenziale a ridosso dello stesso porto”. La notizia non è nuova, e non è mai stata smentita, né in questi giorni, né quando –nel Gennaio 2007- comparve per la prima volta[12].
Non solo. La notizia ha già ricevuto la piena conferma da un articolo apparso il 3 Marzo 2007 sul sito Piazzarossetti.it, la cui testata giornalistica è diretta com’è noto dal Presidente del Consiglio Comunale. “Secondo indiscrezioni degne di fede”, vi si legge, “il progetto di costruzione di un porticciolo turistico sulla foce del Torrente ”Lebba”, […] sembrerebbe avviato a positiva soluzione. Nei giorni scorsi alcuni imprenditori veneti avrebbero visionato attentamente la zona […] Nel corso dei sopralluoghi sarebbe stata esaminata anche la possibilità di sviluppare un villaggio turistico alle spalle del porticciolo sfruttando i terreni retrostanti che si diramano dal vallone del torrente “Lebba”. Il gruppo imprenditoriale veneto interessato all’investimento starebbe vagliando anche la possibilità della bonifica dell’area adiacente al porticciolo,ovvero di quei terreni attualmente occupati dalla Fox Petroli.”
Ci consentiamo al riguardo alcune brevi considerazioni:
a) Del centro residenziale (o villaggio turistico) non v’è traccia nello Studio d’Impatto Ambientale, né tantomeno nel vigente PRG;
b) Per realizzarlo (e per delocalizzare la Fox Petroli) occorrerebbe, oltre che una quantità veramente cospicua di denaro, un’apposita variante al PRG, di cui nessuno ha mai inteso parlare;
c) Se queste notizie avessero un fondamento, allora il progetto di costruzione del porto turistico non sarebbe così folle come oggi appare, ma avrebbe anzi una sua chiara motivazione, in quanto sarebbe solo il primo tratto di un disegno ben altrimenti consistente.
Insomma: «Per un investimento di questo tipo è necessaria la sinergia tra pubblico e privato, è il presupposto fondamentale per farlo decollare. La presenza del Comune è indispensabile». Così dichiarava a Il Centro (del 17 Gennaio 2007) Sergio Ferro, presidente del Circolo Nautico.
Cosa dice il Sindaco di tutto questo? E l’Assessore all’Urbanistica? E il Presidente del Consiglio Comunale? Fino a che punto l’Amministrazione comunale è interlocutrice, e fino a che punto è parte in causa di questo disegno? Che cosa sa di esso? Perché l’Amministrazione non ne ha parlato sino ad ora ai cittadini, e ha lasciato che essi fossero informati dai giornali (talvolta da giornali riconducibili all’Amministrazione stessa)?
Sono domande che attendono risposte chiare in tempi rapidissimi.

6. Conclusione (e appello). Sarà presentata nel corso del Consiglio Comunale del prossimo 15 Maggio una mozione, a firma di cinque Consiglieri, in cui si impegna il Sindaco a richiedere nelle sedi competenti la moratoria di ogni decisione im merito alla realizzazione del porto turistico, fino a quando non troveranno attuazione le disposizioni di legge sopra richiamate.
Sembra poco, ma non è. Allo stato attuale la Conferenza dei Servizi del prossimo 28 Maggio dovrebbe decidere, con il pieno consenso del Comune di Vasto, di un progetto che, in aperta violazione di ben due direttive comunitarie (e delle leggi nazionali attuative), predisporrebbe la costruzione di un porto turistico –di dimensioni ragguardevoli- in un luogo dove nessuna persona sana di mente andrebbe ad ormeggiare. Il tutto mentre rimbalzano dai giornali (anche da quelli più vicini all’Amministrazione) le voci di una speculazione edilizia in grande stile, voci su cui l’Amministrazione stessa sin’ora ufficialmente tace…
Ce n’è abbastanza, ci sembra, per chiedere che sia fatta chiarezza. Il primo passo crediamo per l’appunto debba essere il rispetto della legge.
Sappiamo che sono in gioco interessi consistenti, ma ci auguriamo che ogni Consigliere Comunale voti secondo ragione e coscienza.
[1] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
[2] Il Centro, 20.1.08.
[3] Il Centro, 12.5.08.
[4] Sta in:
http://urbanistica.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=schedaIntervento&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=via&b=via22&tom=22 .
[5] Dati Assomarinas, Associazione Italiana Porti Turistici.
[6] 17.1.’07.
[7] Cui fa capo il Formulario Standard da cui è tratta la citazione.
[8] Pag. 6.
[9] Ma non identico: il ricorso verteva sulla direttiva 85/337, questo sarebbe sulla 92/43, e pare più grave.
[10] Sentenza della Corte Europea (Sesta Sezione) del 2 Giugno 2005.
[11] Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996.
[12] “Persa l’opportunità di accedere a finanziamenti europei e di trovare partner locali per realizzare l’approdo, la cooperativa Porto turistico-Circolo nautico, proprietaria del terreno e promotrice del progetto, si è rivolta a rappresentanti di una società del Nord a una cordata di industriali del Settentrione che, oltre al porto, sarebbero interessati a realizzare appartamenti e strutture ricettive nelle vicinanze.”: Il Centro, 17 Gennaio 2007. “Gli investitori sono interessati anche ad interventi edilizi.”: Il Centro, 22 Gennaio 2007.
– La perimetrazione in ambito locale del Parco Nazionale della Costa Teatina. Un appello ai partiti.

 1. Siamo giunti ormai, a Vasto come negli altri comuni interessati, alla vigilia dell’ultimo passo, quello decisivo, per la costituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina: l’individuazione del perimetro, la cosiddetta perimetrazione. La legge[1] stabilisce che i parchi nazionali siano delimitati “sentita la Regione”. E la Regione Abruzzo una sua proposta l’ha formulata: il Parco Nazionale dovrebbe interessare tutta la fascia costiera compresa tra il tracciato dell’autostrada A14 e il mare; ma ha altresì ritenuto di lasciare la decisione ultima ai Comuni. Il Comune di Vasto, a seguito di una risoluzione approvata nel Consiglio Comunale dello scorso 7 Marzo, si è impegnato a decidere, per la parte compresa nel suo territorio, solo dopo aver consultato la popolazione. A questo passo l’opinione pubblica, e lo stesso ceto politico locale, rischiano di giungere completamente impreparati. La pubblica opinione per essere stata, nei sette anni dall’istituzione del Parco ad oggi[2], scarsamente informata; il ceto politico locale, per non averci mai creduto veramente. 

 2. Ci spieghiamo meglio. A Vasto, e lungo la costa teatina, esistono già 5 Riserve Regionali, denominate nell’insieme come Sistema delle Aree Protette della Costa Teatina[3]. Esso riguarda una parte della fascia costiera, importante ma localizzata; e lascia impregiudicato tutto il resto. Ecco, un parco nazionale è qualcosa di profondamente diverso. La legge italiana prevede per un parco nazionale l’istituzione di un Ente Parco, l’approvazione di un Piano del parco, di un Regolamento del parco, di un Piano economico e sociale; inoltre la possibilità di accedere ai fondi speciali statali ed europei, etc… Con l’istituzione di un parco nazionale non si perimetra in Italia semplicemente uno spazio geografico o un territorio. Si fa qualcosa di molto diverso e di molto più complesso e impegnativo: si individua e si regola un intero ambito locale all’interno di un progetto di interesse nazionale che lo riguarda nel suo insieme. Esso, proprio per questo, non è né può essere un progetto di sola conservazione, ma oltre che di conservazione, anche un progetto economico e sociale, insomma un progetto di sviluppo compatibile. In un parco nazionale la contrapposizione tra sviluppo e difesa dell’ambiente perde di senso. Nelle parole di uno dei maggiori esperti del settore: “L’istituzione di un parco naturale è un progetto locale. È una relazione che si stabilisce tra società locale e società nazionale sullo sfondo, appunto, di un progetto locale: una immagine dell’evoluzione dell’economia locale […] Gli obiettivi della conservazione e dello sviluppo locale saranno raggiunti soltanto se l’intero sistema di regolazione del territorio del parco sarà coerentemente orientato al loro raggiungimento” [4]. Ma questo è esattamente il contrario di quanto localmente si è fatto per decenni, e si continua a fare tuttora. Se una logica c’è stata nello sviluppo che dal dopoguerra ha interessato l’intera fascia costiera, essa è stata quella di ritenere che, in definitiva, tutto sia compatibile con tutto. La massima possibile incoerenza. Questa non è più accettabile. 

 3. Il Parco Nazionale, certamente, pone dei vincoli. Ma può rappresentare per il nostro territorio una straordinaria opportunità, posto che la si sappia cogliere: vale a dire che si faccia presto, e che ci si creda per davvero. Altrimenti, se dovesse essere recepito per così dire a metà, potrebbe anche trasformarsi in un pericolo, aggravando la confusione e l’attuale paradossale convivenza degli opposti. Per questo la sua istituzione dovrebbe segnare un cambiamento di prospettiva nella percezione dei valori e delle esigenze di regolazione del nostro territorio, a cominciare dal ceto politico. Non sappiamo fino a che punto i partiti politici locali se ne rendano conto. In ogni caso crediamo sia necessario che essi si pronunzino prima che si tengano i previsti incontri con la popolazione, così da giungere ad una pubblica discussione la più ampia e consapevole possibile. E’ quanto chiediamo loro in considerazione del bene comune della città. 

 Vasto, il 5 Aprile 2008 Associazione civica “Porta Nuova” – Vasto ARCI Provinciale – Chieti Il cineocchio – Vasto Lega Ambiente – Vasto Libera Associazione Barbarica – Vasto Società Operaia di Mutuo Soccorso – Vasto Vastesi.com WWF Provinciale – Chieti Marelibero – Pescara 

[1] L’art. 8 della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette). [2] Ad opera dell’art. 8, comma 3, Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale". [3] Istituito dalla Legge Regionale 30 Marzo 2007, n° 5 “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”. [4] Antonio Calafati, Conservazione e sviluppo locale nei parchi naturali: un’agenda di ricerca, Università degli Studi di Ancona – Dipartimento di Economia, Quaderni di Ricerca n. 173 - Settembre 2002.
7 Febbraio ’08


IL PORTO DELLE NEBBIE
Come i giornali hanno informato la città sui dati delle merci movimentate nel porto di Vasto.


Chi scrive si trova per avventura a svolgere una professione molto strettamente legata ai numeri. Ha appreso, così, col tempo, a rispettarli. E a verificare i dati, anche quando possono sembrare dati di dettaglio. “Gott ist im Detail”,”Dio è nel particolare”, è un celebre motto di Aby Warburg. In effetti accade talvolta che seguire fino in fondo un dettaglio porti a comprendere più cose di quante se ne potrebbero immaginare.

1. I dati.
1. Lo scorso 21 Gennaio il tenente di vascello Ivan Savarese, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, ha tenuto una conferenza stampa di illustrazione del consuntivo dell’attività portuale nel 2007, nel corso della quale ha reso noti i dati sulle merci movimentate nell’anno nel porto di Vasto. Le merci sbarcata hanno raggiunto le 481.618 tonnellate; quelle imbarcate 113.469, per un totale complessivo di 595.087 tonnellate. Il dato è di oltre il 9% minore di quello del 2006[1]; e del 15% al di sotto delle previsioni per il 2007 formulate nella Relazione Generale[2] di presentazione del nuovo PRP recentemente approdato in Consiglio Comunale (700mila tonnellate).
2. Se si considera un intervallo temporale un po’ più ampio, si nota che la riduzione dei traffici osservata nel 2007 si colloca all’interno di una larga fascia di oscillazione (tra le 563 e le 659mila tonnellate) in atto dal 2003. Per questo nel comunicato stampa dell'Ufficio Circondariale si parla di “consolidamento”. Proprio questa circostanza smentisce le previsioni formulate nella Relazione Generale del nuovo PRP. In essa –in difformità rispetto alla programmazione sia provinciale[3] che regionale[4]- si prevede un raddoppio dei traffici entro il 2015; e, di conseguenza, un incremento annuo costante e sostenuto[5]. E’ accaduto il contrario. Ma sui giornali nessuno sembra essersene accorto. Anzi…

2. Come il dato è stato reso pubblico dai giornali. Tutti i giornali del giorno dopo, il 22 Gennaio, hanno interpretato il risultato del 2007 come un dato di crescita –senza naturalmente specificare rispetto a che: Il Centro: “Il porto cresce con i furgoni Sevel [6] (titolo) Continua la crescita del porto di Punta Penna. Lo scalo istoniense è sempre più ricco e più ricercato dalle imprese. Come dimostrano i numeri [!]”;Il Messaggero: “Si espande il porto di Punta Penna. Aumentano traffico merci e passeggeri” (titolo); Il Tempo: “Positivo il bilancio” (titolo); Tutto Abruzzo Oggi: “Punta Penna, un porto che cresce” (titolo); Primo Piano Molise: “Bilancio positivo” (titolo). Così è passata nella pubblica opinione –per lo più come si vede grazie ai titoli redazionali- una notizia che non si può che definire falsa. Ma c’è di più.

3. Ai confini della realtà. Il traffico portuale secondo Il Centro.
1. Una settimana dopo, il 29 Gennaio, Il Centro (che com’è noto è il maggior quotidiano locale) è tornato sull’argomento. Il tono dell’articolo questa volta è decisamente sopra le righe. Tra il titolo e le prime frasi sono infilati tre falsi in sequenza, e in più alcune affermazioni in palese contraddizione con Relazione Generale di presentazione del nuovo PRP:
“Le merci imbarcate e sbarcate hanno superato 600mila tonnellate”. Falso. Sono (l’abbiamo visto) 595mila.
“Traffico merci da record”. Falso. Abbiamo visto che anzi c’è stata una flessione.
“Lo sviluppo del porto ha superato ogni più rosea previsione”. Falso. Il traffico nel 2007 è stato –lo ripetiamo- del 15% al di sotto delle previsioni formulate nella Relazione Generale di presentazione del nuovo PRP.
“Il porto non basta più” […] “Punta Penna «scoppia»”. In contraddizione con quanto scritto nella stessa Relazione Generale: “Le simulazioni condotte hanno permesso di verificare che per incrementi dei flussi di traffico superiori del 100 % rispetto a quelli attuali (quindi oltre 1 milione di tonnellate all'anno) si registrerebbero tempi di attesa eccessivi per mancanza di disponibilità degli attuali accosti di banchina. Sulla base delle previsioni di sviluppo dei traffici portuali nel medio e lungo termine (entro il 2015) il porto di Vasto raggiungerà questa soglia limite”[7]. Entro il 2015.
Le affermazioni ai punti 1, 2, 4 (la prima) sono attribuite –c’è il virgolettato- al comandante del Circomare, Ivan Savarese, dal quale eventualmente attendiamo una smentita.
2. A questo punto sorge un legittimo dubbio. L’informazione sui traffici portuali fornita nel passato alla città dal quotidiano Il Centro si è sempre mantenuta sullo stesso piano di qualità? Non è una curiosità solo statistica. Andiamo a verificare.
3. Il Centro, 1° Agosto 2007: “Raddoppiate le spedizioni dei furgoni made in Abruzzo Sevel prima cliente del porto (titolo). Vasto. Si rivela un anno d’oro il 2007 per Punta Penna. Salgono ad oltre 700mila le tonnellate di merci scaricate nel porto dall’inizio dell’anno. Le attività mercantili registrano una impennata. Lo scalo istoniense raddoppia il volume dei traffici rispetto allo scorso anno. E a fare da traino al settore commerciale sono soprattutto i furgoni della Sevel[8] spediti via mare per l’Europa. […] «Essere nel Master plan ha aiutato Punta Penna a raddoppiare il volume dei traffici», conferma il comandante del Circomare, Ivan Savarese”. Dal quale attendiamo, di nuovo, una smentita.
Ripetiamo:
- Il Centro, 1° Agosto 2007: “Lo scalo istoniense raddoppia il volume dei traffici rispetto allo scorso anno”;
- Dati ufficiali, 31 Dicembre 2007: -9%.
- Il Centro, 1° Agosto 2007: “oltre 700mila” tonnellate;
- Dati ufficiali, 31 Dicembre 2007: 595mila.
Ogni commento appare superfluo. Potremmo continuare con i dati del 2005 e del 2004, falsi essi pure. Ma ci fermiamo qui.

4. Conclusione.
Il minimo che si possa dire è che vi è stata un’opera sistematica di disinformazione, dovuta sia a una interpretazione forzata e tendenziosa dei dati, sia alla diffusione di dati semplicemente falsi.
Sappiamo quali e quanti interessi siano coinvolti nel progetto di raddoppio del porto. Può darsi che questi ne siano, in tutto o in parte, coinvolti o correlati. Noi, per parte nostra, abbiamo detto quello che sappiamo e che possiamo dimostrare. Altro non possiamo dire. Di certo, ci sembra che la situazione che abbiamo rivelato sia tale da autorizzare il cittadino comune ai peggiori sospetti.
Per finire, una domanda. Quanti giornali daranno al nostro comunicato lo stesso risalto che hanno fornito ai dati (o alle loro interpretazioni) che noi abbiamo smentito?

[1] Merci complessivamente movimentate nel porto di Vasto (in migliaia di tonn.)
Anno
Merci (kT)
1994
388
1995
298
1996
333
1997
402
1998
346
1999
439
2000
414
2001
414
2002
491
2003
570
2004
659
2005
563
2006
654
2007
595
Fonte: Regione Abruzzo e Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.
[2] Paragrafo 3.3.1: Le attuali condizioni e previsioni di traffico.
[3] Provincia di Chieti, Piano Territoriale delle Attività Produttive, Relazione generale (2006), pag. 144.
[4] Regione Abruzzo, Piano Regionale Integrato dei Trasporti - Il Trasporto Marittimo (2004), pag. 2.
[5] Ancorra al paragrafo 3.3.1.
[6] Per inciso: i furgoni imbarcati nel 2007 hanno ammomtato a 12.570 tonnellate, il 2,11% del totale (595.087). Appare un po’ difficile credere che una quantità proporzionalmente così piccola possa costituire per se stessa un elemento di traino (anche se si tratta di furgoni).
[7] Relazione Generale, paragrafo 3.5: Condizioni di operatività dell'attuale sistema portuale.
[8] Si veda la nota 6.
10 Gennaio ’08

IMPIANTI RTV IN ABRUZZO (con una nota sul caso vastese).


1. STAZIONI SRB E IMPIANTI RTV: UN CONFRONTO.

La potenza installata. Secondo dati APAT[1] vi erano in Abruzzo, al 31 Dicembre 2006, 1316 impianti per radiotelecomunicazioni (in sigla RTV) e 1324 Stazioni Radio Base per la telefonia mobile (in sigla SRB).
La potenza complessiva di queste ultime ammontava, alla stessa data, a 33 kW; quella degli impianti RTV a 1.300 kW.
Ad ogni kW emesso da stazioni SRB corrispondono dunque in Abruzzo 39 kW emessi da impianti RTV.
Il rapporto è di gran lunga il più alto in Italia tra le 11 regioni per cui siano disponibili statistiche[2]: e quasi 8 volte la media tra esse, che è di 1 a 5 circa (TABELLA 1).
Tra le stesse regioni, e alla stessa data, l’Abruzzo figura al 2° posto (dopo il Molise) come kW di potenza totale installata per abitante; il suo indice è in questo caso il doppio della media nazionale[3] (TABELLA 2).

I controlli. Secondo un comunicato stampa dell’APAT dello scorso 14 Dicembre[4], in Italia “tra il 2002 e il 2005, circa il 13% dei controlli effettuati su impianti RTV ha mostrato un superamento dei limiti di legge, mentre per gli impianti SRB e quelli a bassa frequenza [elettrodotti, NdR] la percentuale dei controlli, che ha documentato tale superamento, si attesta intorno all’ 1%”. In Abruzzo, nello stesso periodo, l’ARTA ha riscontrato superamenti dei limiti di legge in oltre il 24% dei controlli delle emissioni su impianti RTV (17 su 70)[5]. I dati sui controlli sugli impianti SRB in Abruzzo non sono disponibili.
Questi i dati grezzi della situazione. Tuttavia la percezione sociale del rischio sembra non tenerne conto, anzi considerarli all’inverso. Se, secondo l’esempio dell’ARTA[6], assumiamo come indice della percezione sociale del rischio il numero di esposti ricevuti (vale a dire numero delle richieste di interventi di controllo ricevuti dall’ARTA in ogni sua sede territoriale) troviamo che, dal 2002 a tutto il 2006, gli esposti presentati per stazioni SRB in Abruzzo sono l’83% circa del totale[7] (TABELLA 3). Mancano dati analoghi su scala nazionale.
CONCLUSIONE: nonostante la percezione sociale del rischio –e talvolta l’allarme-
siano, salvo eccezioni, prevalentemente orientati verso le stazioni per la telefonia mobile, sono gli impianti RTV che di fatto presentano –in Abruzzo anche più che altrove- il profilo di rischio di gran lunga maggiore. Di questi ultimi qui di seguito ci occuperemo.


2. LA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 45.

Queste le statistiche generali. E’ ampiamente noto tuttavia (e qui non vi torneremo) che un singolo impianto RTV può essere, da solo, anche molte centinaia di volte più potente di una stazione SRB[8]. E di conseguenza che anche un singolo impianto RTV può fare danno[9]. Perciò ogni situazione locale fa storia a sé. Esiste in Abruzzo il caso macroscopico del sito di S. Silvestro di Pescara, divenuto ormai un caso nazionale. Ma ce ne sono certamente altri, meno noti, ma almeno potenzialmente pericolosi. Dipende dalla posizione in cui un impianto si trova (la cosiddetta localizzazione); e dalla sua potenza, dunque dai controlli cui l’impianto è sottoposto. Entrambi gli aspetti sono disciplinati, in Abruzzo, dalla Legge Regionale 13 Dicembre 2004 n. 45, Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

2.1. LA LOCALIZZAZIONE.
Le competenze regionali… “La norma più breve della storia abruzzese”, come a suo tempo fu definita su Il Centro da Pasquale Galante[10], il terzo comma dell’art. 7 della Legge Regionale 13 Dicembre 2004 n. 45, regola –anzi regolava- la localizzazione nel territorio regionale degli impianti per l’emittenza RTV[11]. “Breve” non significa qui “di poche parole”; significa: “di corta durata”. La Legge Regionale fu infatti approvata all’unanimità dal Consiglio il 13 Dicembre del 2004, per l’appunto; il terzo comma dell’art. 7 fu abrogato, con un emendamento di mezzo rigo alla Legge Finanziaria regionale[12], il 14 Gennaio 2005, “all’alba”[13]. Nonostante le dichiarazioni roboanti che avevano accompagnato l’approvazione della norma[14], non una sillaba fu pronunziata dai consiglieri regionali, né da alcun partito, all’atto della sua abrogazione[15].
Di fatto, in conseguenza dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 7, e della contestuale abrogazione[16] di tutta la normativa che in precedenza regolava la materia[17], di fatto la Regione Abruzzo non dispone più, ormai da oltre due anni e mezzo, di una qualunque definizione dei criteri di localizzazione degli impianti RTV. Si tratta di un importante passo indietro, che ci colloca in Italia tra le regioni meno tutelate.
… provinciali… Nel frattempo, nonostante che l’art. 5 disponesse, “entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”, l’obbligo per le Province di dotarsi di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, nessuna Provincia abruzzese l’ha a tutt’oggi ancora approvato.
… e comunali. Così pure pochissimi Comuni nella regione, sebbene l’art. 8, comma 3, della Legge Regionale[18] ne riconosca loro ampia facoltà, hanno emanato specifiche norme regolamentari sulla localizzazione degli impianti RTV (mentre sono probabilmente un po’ di più –ma non vi sono statistiche al riguardo- i regolamenti comunali per le stazioni SRB[19]). Eppure, come si ricava –sia pure non immediatamente- dal successivo comma 3-bis[20], sarebbe possibile ai Comuni vietare l’insediamento nelle aree sensibili definite dall’art. 7, comma 2 (“aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani”); e, “in aggiunta”, individuarne altre (tra quelle tutelate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490[21]), “nei quali l’installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa”.

2.2. I CONTROLLI.
I controlli sul “rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione” sono demandati dalla Legge Regionale (per tutti gli impianti) ai Comuni[22], “avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL”. I controlli, dispone il terzo comma dell’art. 19, “hanno cadenza annuale”.
Il catasto regionale. La normativa nazionale fa carico inoltre a ciascuna Regione della realizzazione di un “catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione[23]”. La norma fu ripresa nell’art. 6 della Legge Regionale[24], che fissò un termine di 60 giorni entro il quale “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto”. Non risulta che la Regione, a 3 anni di distanza, abbia ancora provveduto.
Il catasto comunale. Il successivo art. 8 (comma 4) istituisce a sua volta il catasto comunale degli impianti installati. Mancano dati sul numero di comuni che in Abruzzo hanno ottemperato, ma sospettiamo siano davvero pochi.

2.3. I PIANI DI RISANAMENTO.
E se gli impianti sono fuori norma? Niente paura, la legge nazionale[25] e quella regionale[26] hanno previsto anche questa eventualità: è previsto l’adeguamento degli impianti fuori norma ai limiti di legge, e la loro eventuale delocalizzazione.
Un discorso che in Abruzzo, chissè per quanto tempo ancora, è destinato a rimanere sulla carta. Se manca un quadro attendibile della situazione, come si può pensare di cambiarla?
Si è arrivati al punto che, per poter intervenire sulla situazione davvero drammatica della zona di S. Silvestro, a Pescara, il Consiglio Regionale, nella seduta dello scorso 25 Settembre, ha dovuto inserire un emendamento[27] nella delibera di approvazione del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria –il quale, va da sé, con l’inquinamento elettromagnetico non ha ovviamente nulla a che vedere. La cosa ha dell’incredibile, e basta da sola a dimostrare quanta e quanto ardua sia ancora la strada da compiere.


3. IL CASO VASTESE

A Vasto, ormai da anni, l’allarme sociale è alto. Si sono costituiti comitati, si sono tenuti e si tengono presidi; v’è stato, e v’è tuttora, uno scontro politico in atto. Il Comune sta finalmente redigendo uno specifico regolamento (come richiesto dall’art. 11, primo comma, della LR 44/05), sul quale promette un confronto, oltre che con i gestori, con i comitati e le associazioni. La passata amministrazione aveva assunto –nel lontano Novembre 2004-, e di recente sono stati ribaditi dall’amministrazione attuale, impegni per la realizzazione di un costante monitoraggio delle emissioni, eccetera. Tutto in relazione alle stazioni SRB.
Degli impianti RTV non si è occupato, sino ad ora, nessuno. Eppure, l’abbiamo visto, questi ultimi sono certamente, e di gran lunga, per la salute pubblica i più pericolosi. Vi sono cittadini, residenti in certe ben individuate zone dell’abitato, che riferiscono di poter agevolmente ascoltare la radio dal citofono. E’ un fatto grave. Ancora di più sono quelli che l’ascoltano dagli amplificatori di apparecchi elettrici che comunemente si tengono in casa… Forse sarebbe il caso di pensarci.
Probabilmente non andiamo molto lontano dal vero se affermiamo che la situazione in città, a questo riguardo, è fuori controllo. A Vasto le ultime rilevazioni di una certa ampiezza, effettuati su richiesta del Comune, risalgono a Giugno del 2002, ed hanno riscontrato tutte valori inferiori ai limiti di legge[28]. Se ricordiamo quanto osservato al punto 1: ossia che in Italia, tra il 2002 e il 2005, circa il 13% dei controlli effettuati su impianti RTV ha mostrato un superamento dei limiti di legge; e che nell’intero Abruzzo, nello stesso periodo, i superamenti hanno superato il 24%, allora non ci resta che credere che a Vasto i gestori degli impianti siano particolarmente responsabili. Oppure che le rilevazioni non siano state molto efficaci. Forse è il caso di iniziare a preoccuparsi.


4. CONCLUSIONE

In questa vicenda, l’abbiamo visto, sono coinvolti molti soggetti; nessuno di essi ha svolto la propria parte.
Non la Regione, la quale:
- non ha sostituito al terzo comma dell’art. 7, abrogato, una nuova definizione, compatibile con la legislazione nazionale vigente, dei criteri di localizzazione degli impianti RTV[29];
- non ha realizzato, come previsto dall’art. 8 della legge 36/2001, il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, “con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione”.

Non le Province, che
- avrebbero dovuto dotarsi (art. 5 della LR 45/2004) “entro sei mesi dall'entrata in vigore” della stessa legge, di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva[30].

Non i Comuni (a cominciare dal Comune di Vasto) che (salvo sporadiche eccezioni):
- non hanno dato attuazione all’art. 8 della Legge Regionale, vale a dire: non hanno adottato specifiche norme regolamentari sulla localizzazione degli impianti RTV;
- non hanno istituito il catasto comunale degli impianti installati.

Ma prima di tutto in questa vicenda si è manifestato un vero e proprio deficit di informazione. Il fatto che, da un giorno all’altro, sorgano un po’ ovunque comitati spontanei (che pure hanno i loro meriti, per carità) contro la pagliuzza rappresentata dall’installazione delle stazioni SRB, e nessuno dica una parola sulla trave degli impianti RTV, presenti da decenni, è un paradosso che attende ancora una spiegazione.
Alle istituzioni e ai partiti, ad ogni livello, chiediamo un impegno fattivo per colmare rapidamente i molti e gravi ritardi accumulati.


[1] APAT-SINANET – Osservatorio NIR (Non-Ionising Radiations) Anno 2006. Sta in: http://www.agentifisici.sinanet.apat.it/Campi_elettromagnetici/Public/Fonti_Controllo.asp
[2] Nostra estrapolazione da dati APAT.
[3] Anche qui nostra estrapolazione da dati APAT (il numero degli abitanti è espresso ovviamente in decine di migliaia).
[4] APAT, Annuario dei dati ambientali 2005-2006: scattata l’istantanea sull’ambiente, Comunicato stampa, 14 Dicembre 2006.
[5] Fonte: nostra estrapolazione da dati APAT.
[6] ARTA, Rapporto sullo stato dell'ambiente in Abruzzo 2005, cap. 15, pag. 414.
[7] Fonte: nostra estrapolazione da dati APAT.
[8] Un titolo per tutti: Marta Cavagnaro, Impatto ambientale dei campi elettromagnetici, La Sapienza, Roma 2006.
[9] “Diversamente dalla telefonia mobile, la copertura territoriale del segnale radiotelevisivo è realizzata tramite impianti con raggi di azione dell’ordine delle decine o delle centinaia di chilometri, che devono quindi utilizzare potenze in ingresso mediamente elevate, anche superiori alle migliaia di watt. Le emittenti radiotelevisive ed in particolare le radio risultano pertanto sorgenti più critiche in relazione all’entità dei campi elettromagnetici generati e quindi all’esposizione della popolazione”: ARPA Emilia-Romagna, Stato dell’ambiente 2006, cap. 6b.
[10] Antenne su asili e ospedali Cancellata la legge regionale Abruzzo, si torna al Far West L’emendamento di tre anonimi consiglieri regionali ha tolto tutti i limiti per l’elettro-smog: Il Centro, 20.1.’05. L’articolo così concludeva: “Una legge che ponesse fine al Far West delle radiofrequenze era quantomeno doverosa. E per un consiglio regionale, che ha brillato per assenteismo e scarsa produttività, era questo un piccolo ma importante risultato. Invece hanno vinto i cecchini della finanziaria. Una lobby anonima, emblema del profondo degrado istituzionale in cui è precipitato il consiglio regionale”.
[11] Eccone il testo: “3. La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:
a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico-ricettive;
b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;
c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali.”
[12] Art. 68. “[…] 2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 45/2004 è soppresso.”
[13] Il Centro, cit.
[14] Uno su tutti Angelo Orlando (RC), relatore della legge: “«Nel giro di sei mesi ci saranno cambiamenti epocali, nel senso che tutto ciò che non è norma dovrà essere spostato dalle ditte installatrici senza oneri per i cittadini». «Si tratta di una svolta importante», ha continuato, «perchè la Regione per la prima volta si dota di uno strumento che fissa delle regole urbanistiche» […] «Tutti dovranno attenersi alle direttive di questa legge tese a salvaguardare la salute dei cittadini», ha detto ancora Orlando, «finalmente la Regione Abruzzo ha una normativa organica»”(Il Centro, 4.12.’04).
[15] Dallo stenografico della seduta risulta che l’allora Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Tagliente, lo mise ai voti senza indicarne i presentatori, com’è invece prassi comune. L’emendamento fu approvato senza colpo ferire. C’è da aggiungere che, probabilmente, l’emendamento era diretto a prevenire un ricorso, da parte della Presidenza del Consiglio, alla Corte Costituzionale per l’annullamento, tra gli altri e principalmente, proprio del terzo comma dell’art. 7. Il quale fu poi effettivamente presentato, ma, per il caso di specie, non discusso stante l’avvenuta abrogazione dello stesso. La sentenza è la n. 103/2006 (8.3.2006).
[16] Disposta dall’art. 27 della stessa legge regionale 45/2004.
[17] La L.R. n. 20/1991 così come modificata dalla L.R. n. 3/2000.
[18] Sulla scorta della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, art. 8, comma 6.
[19] Il regolamento comunale, in questo caso, è prescritto dall’art. 11, primo comma, della Legge Regionale.
[20] “3-bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l’installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa”
[21] Nel Dicembre 2004, quando fu approvata la Legge Regionale, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 –Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali- era già stato abrogato da undici mesi, ad opera dell'art. 184, comma 1, decimo trattino, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il fatto evidentemente è sfuggito al legislatore regionale. E’ a quest’ultima norma che presumibilmente il riferimento va indirizzato, il che non cambia comunque la sostanza delle cose.
[22] Art. 19, comma 1. Da notare che l’art. 14 della citata Legge 36/2001 ne attribuisce competenza anche alle amministrazioni provinciali.
[23]Art. 8, comma 1, lettera d) Legge 36/2001.
[24] Per gli impianti SRB l’art. 14 della Legge Regionale impone ai gestori “entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge” di fornire “alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici”.
[25]Art. 9 Legge 36/2001: (Piani di risanamento) 1. […] la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge […] in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione […].
[26] L’art. 10 della LR 45/04.
[27] "Alla p. 215, dopo l'ultimo capoverso esistente, sono aggiunti i seguenti due nuovi capoversi: Le misure del piano di qualità dell'aria vanno integrate con opportuni interventi di riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche in modo particolare nell'area di San Silvestro del comune di Pescara che già ricade nell'area di risanamento Chieti-Pescara. Le misure previste dal presente piano saranno attuate mediante programmi annuali o pluriennali che renderanno disponibili le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni previste. Tali programmi saranno emanati dalla Giunta regionale in ottemperanza al presente piano."
[28] Le zone e gli impianti controllati sono: Scuola Materna ed Elementare Stirling (elettrodotto, SRB, RTV), chiesa di S. Antonio-via Adriatica (RTV), zona Stadio (SRB), zona S. Antonio Abate (SRB, RTV), via Madonna dell’Asilo (SRB), via Vittorio Veneto (SRB), zona Shangai (RTV), via Mazzini-grattacielo (RTV, SRB). Una seconda campagna di controlli, questa volta su commissione del Comitato di Quartiere Vasto Alta, e a pagamento, è stata effettuata nel Giugno 2004, nella zona di S. Antonio Abate. Anche questa volta i valori rilevati sono stati al di sotto dei limiti di legge.
[29] La cosa, posto che lo si voglia, è perfettamente fattibile. La Corte Costituzionale ha già rigettato (con Sentenza 307/2003) il ricorso contro l’art. 10, comma 1, della legge pugliese, che vieta l’installazione degli impianti su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”; e (con Sentenza 331/2003) contro l’analoga disposizione regionale lombarda, che vieta l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree sensibili di cui in precedenza s’è detto.
[30] La Provincia di Chieti, in particolare, l’ha già previsto nella sua Relazione previsionale e programmatica 2006-2008. Non le resterebbe che attuare la sua previsione…